1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, ad eccezione del titolo III, sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692, e successive modificazioni;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, e successive modificazioni;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del titolo III, pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, al netto delle regolazioni debitorie e in misura proporzionale, gli accantonamenti relativi ai Ministeri elencati alla tabella A allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 226.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.